Hai appena aperto uno studio medico o odontoiatrico, hai assunto una segretaria - magari anche un’assistente - e tra i mille adempimenti ti arriva una domanda:
Devo nominare un medico competente?
Oppure:
Posso farlo io, che sono medico?
Sono domande comuni, ma le risposte non sono sempre intuitive. Facciamo chiarezza.
Chi è il medico competente e cosa fa?
Il medico competente è una figura prevista dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro - TUSL). Si tratta di un medico in possesso di specifici requisiti professionali (art. 38 TULS), tra cui:
- specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica
- specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale
- docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro
Il medico competente collabora con il datore di lavoro alla valutazione dei rischi individuando eventuali criticità e fornendo pratiche soluzioni, programma ed effettua la sorveglianza sanitaria, visita i lavoratori e ne monitora lo stato di salute in relazione ai rischi professionali.
Quando è obbligatorio nominarlo?
La nomina del medico competente è obbligatoria ogni volta che, a seguito della valutazione dei rischi, emerge la necessità della sorveglianza sanitaria.
Nel contesto di uno studio medico o odontoiatrico, quando sono presenti almeno uno di questi fattori di rischio (ma anche di altri):
- rischi da punture e tagli nel settore sanitario
- esposizione ad agenti biologici (sangue, saliva, secrezioni)
- uso di sostanze chimiche (disinfettanti, anestetici, materiali odontoiatrici)
- posture incongrue
- uso di videoterminali in modo sistematico per più di 20 ore settimanali
In presenza anche di uno solo di questi rischi, scatta l’obbligo di:
- Nominare un medico competente
- Attivare la sorveglianza sanitaria, che comprende ad esempio:
- visita medica, anche in fase preassuntiva, preventiva a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica
- visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica
- visita medica in caso di cambio di mansione
Gli obblighi del medico competente non si esauriscono con la visita medica ed espressione del relativo giudizio di idoneità del lavoratore, ma anche per altri aspetti, quali ad esempio:
- collaborare con il datore di lavoro e il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi
- istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria
- fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari
Se dalla valutazione dei rischi non emergono rischi che richiedano la sorveglianza sanitaria, allora non scatta l’obbligo formale di nomina del medico competente. Attenzione però: questa esclusione deve essere dimostrata e riportata sul Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), non basta “essere convinti” di non avere rischi.
Se non ho dipendenti, sono obbligato a nominare il medico competente?
Attenzione anche ad un altro fattore: se non si hanno dipendenti non è detto che non scatti l’obbligo di nomina del medico competente, in quanto è possibile avere personale non assunto che però sia riconducibile alla definizione di lavoratore riportata nel TUSL (art. 2 comma1 lettera a).
Lavoratore = persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.
Sono equiparati quindi ai lavoratori, ai fini della sicurezza:
- Soci lavoratori di cooperative o di società (anche se prestano attività per conto della società)
- Tirocinanti/stagisti, anche se non retribuiti
- Allievi di istituti di istruzione e universitari, quando operano in ambienti che li espongono a rischi specifici
- Volontari delle associazioni di protezione civile o di volontariato, quando svolgono attività operative
In sintesi
- Il medico competente non è una scelta discrezionale, ma una figura obbligatoria se presenti rischi specifici.
- Serve una valutazione dei rischi scritta per dimostrare la sua non obbligatorietà.
- Anche chi non è formalmente assunto può comportare obblighi per il datore di lavoro.
Hai dubbi sulla tua situazione? Parliamone: meglio saperlo prima che scoprirlo durante un’ispezione.