Quando si parla di sicurezza sul lavoro negli studi medici e odontoiatrici, uno degli adempimenti più importanti - e spesso sottovalutati - è il Documento di Valutazione dei Rischi, meglio noto come DVR.
Non si tratta di un semplice obbligo burocratico, ma di uno strumento fondamentale per tutelare la salute di chi lavora con te, evitare sanzioni e dimostrare di aver adottato tutte le misure preventive previste dalla normativa.
Chi è obbligato a redigere il DVR?
Ogni datore di lavoro con almeno un lavoratore subordinato o equiparato è tenuto a redigere il DVR ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.d. Questo vale anche per gli studi medici e odontoiatrici che impiegano:
- dipendenti con qualsiasi tipologia contrattuale (tempo determinato, part-time, etc.)
- collaboratori continuativi che operano con modalità analoghe a quelle di un lavoratore subordinato
- apprendisti
- soci lavoratori (per esempio i soci lavoratori nelle Società tra Professionisti o studi associati)
- tirocinanti
Non è invece obbligatorio per il professionista che lavora da solo, senza personale alle proprie dipendenze o collaboratori equiparabili.
Cosa deve contenere il DVR?
Il Documento di Valutazione dei Rischi deve essere redatto in forma scritta, firmato dal datore di lavoro e riportare data certa, e deve includere almeno i seguenti elementi:
- Individuazione dei pericoli presenti nei luoghi di lavoro (es. agenti biologici, chimici, elettrici, etc.)
- Valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori
- Misure di prevenzione e protezione attuate
- Programmazione degli interventi di miglioramento nel tempo
- Individuazione delle figure aziendali coinvolte nella sicurezza: Datore di Lavoro, RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza), Medico Competente (quando previsto), Addetti antincendio e gestione delle emergenze, Addetti al primo soccorso…
- Procedure di emergenza (evacuazione, incendio, primo soccorso)
Il Documento di Valutazione dei Rischi deve inoltre avere data certa, perché dimostra quando il DVR è stato redatto. In assenza di questo requisito, il documento può essere considerato non valido in caso di ispezione. La data può essere apposta in diversi modi, tra cui:
- Marca temporale digitale (su file PDF firmato digitalmente)
- Invio del documento tramite PEC (es. dal datore di lavoro a sé stesso o al consulente)
- Deposito presso un pubblico ufficiale, come un notaio
- Spedizione postale a sé stessi, con timbro postale
- Firma congiunta del Datore di Lavoro, RSPP, Medico Competente e RLS
Esempi di rischi negli studi
Ogni tipologia di studio ha rischi specifici da valutare. Ecco alcuni esempi concreti:
Studio odontoiatrico
- Rischio biologico (contatto con sangue e fluidi biologici)
- Rischio chimico (disinfettanti, resine, materiali odontoiatrici)
- Rischio da radiazioni ionizzanti (uso di radiografie endorali, Ortopanoramico, …)
- Rischio da radiazioni ottiche artificiali (lampade polimerizzanti, Laser)
- Rischio ergonomico (posture statiche prolungate)
Studio medico
- Rischio biologico (iniezioni, prelievi, contatto con pazienti infetti)
- Rischio elettrico/elettrocuzione (uso di elettromedicali)
- Rischio da videoterminale (per il personale amministrativo)
- Rischio da stress lavoro-correlato
Il DVR deve essere aggiornato periodicamente e obbligatoriamente nei seguenti casi:
- modifiche significative nell’organizzazione del lavoro o nei locali
- introduzione di nuove attrezzature o procedure
- infortuni gravi o “mancati infortuni” rilevanti
- cambiamenti del personale o delle mansioni
- aggiornamenti normativi rilevanti
Il DVR non è solo un adempimento normativo, ma un vero e proprio strumento di prevenzione. Comprendere quando è obbligatorio e come strutturarlo correttamente è il primo passo per lavorare in sicurezza, tutelare chi collabora con noi e prevenire situazioni potenzialmente critiche.
di MARCO TROTTA, Ceo & Founder Medup