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Mancato assolvimento dell’obbligo ECM.
Cosa rischia il medico?

Di Marianna Rillo, ufficio legale Club Medici.

In caso di evasione dell’obbligo ECM, i rischi in cui si imbatte il medico, sono numerosi e di diversa natura. Vediamoli nel dettaglio.

Quanto alle dinamiche nel mondo del lavoro:

  • grosse sono le difficoltà per lavorare (sia come dipendente che come libero professionista) perché ormai è prassi consolidata che venga richiesto di dimostrare la propria regolarità ECM;
  • anche gli Enti Pubblici come INAIL e INPS prima di conferire un incarico libero professionale ad un medico/odontoiatra, pretendono che costui dimostri la propria regolarità altrimenti verrà meno il diritto all’incarico.;
  • nell’ambito delle verifiche ed ispezioni per la Certificazione della Qualità, le aziende sanitarie (sia pubbliche che private) devono documentare la regolarità ECM da parte del proprio personale. In caso di “non conformità” l’esito della certificazione può essere pregiudicato, con l’inevitabile conseguenza di mettere a repentaglio gli accreditamenti e/o le convenzioni dell’azienda stipulate con la Regione o la Asl di pertinenza.

Mentre sul versante assicurativo e legale:

  • occorre attendersi una forte penalizzazione nella determinazione del premio annuale di assicurazione per le strutture che non sono in grado di certificare l’aggiornamento professionale del proprio personale, e lo stesso vale per gli accreditamenti, le convenzioni e i premi assicurativi pagati dei liberi professionisti;
  • il discorso si fa poi molto più serio nell’eventualità che si verifichino eventi avversi nel corso dell’attività professionale. In questi casi, nel valutare se nel comportamento del professionista possono ravvisarsi profili di imprudenza, imperizia o negligenza, l’impossibilità di quest’ultimo di documentare il pieno adempimento dell’obbligo di aggiornamento può pesare in maniera determinante sull’esito del giudizio. Verosimilmente anche le società Assicuratrici potranno contestare l’illecito disciplinare per giustificare il rifiuto di risarcire il danno.
    Più in particolare: la relazione tra il medico ed il paziente è bastata su un dialogo onesto e leale, in cui il sanitario è tenuto a raccogliere un’adesione effettiva e partecipata all’intervento. La correttezza e la lealtà del medico stanno anche nell’osservanza del percorso di aggiornamento previsto nella disciplina ECM, in quanto chi riceve le cure del professionista sanitario confida nel fatto che l’operatore sia sempre aggiornato sulle ultime linee guida e sulle ultime novità. Si parla infatti di consenso libero e consapevole del paziente, inteso come presupposto di legittimità dell’operato del medico, aspetto rilevante dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale in tema di responsabilità medica (v. legge Gelli–Bianco).
    Il danno risarcibile può consistere nel danno alla salute (nel caso in cui il paziente dimostri che, se correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all’intervento e di conseguenza di subire gli eventuali effetti invalidanti) oppure nel danno relativo alla lesione del diritto di autodeterminazione, che consiste nella libertà di disporre consapevolmente del proprio corpo.
    La violazione da parte del medico dell’obbligo di adeguata formazione e aggiornamento, può quindi andare a ledere il dovere di dare corrette informazioni al paziente compromettendo il diritto dello stesso ad un consenso informato. Per cui nel caso in cui un medico cagioni un danno ad un paziente e sia chiamato a risarcirlo, l’eventuale irregolarità ECM potrebbe incidere in termini di quantificazione della colpa professionale, col rischio che l’assicurazione si “chiami fuori” proprio per questo motivo.
  • chi non si aggiorna è soggetto a sanzioni disciplinari. A prevedere sanzioni per chi non si aggiorna sono il D.lgs. 138 del 2011 che parla di “illecito disciplinare” e la legge Lorenzin 3/2017. Il 31 dicembre 2021 è il termine ultimo per procedere al conseguimento dell’obbligo formativo ECM per i trienni 2014-2016 e 2017-2019, i medici e i professionisti sanitari che non avranno raggiunto il numero di crediti ECM previsto dalla legge (150 per triennio, al netto di eventuali esenzioni) dovranno rendere conto del mancato rispetto dell’obbligo formativo agli Ordini di appartenenza. Il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, ha affermato “Dal 2022 partiranno controlli e sanzioni che potranno andare dall’avvertimento alla radiazione”.

Le tipologie di sanzioni sono stabilite dalla legge e (dalla più lieve alla più grave) sono:

  1. Avvertimento, cioè richiamo a non ricadere più nella mancanza commessa;
  2. Censura, una dichiarazione di biasimo per il comportamento tenuto;
  3. Sospensione da un minimo di 1 mese ad un massimo di 6 mesi;
  4. Radiazione dall’Albo.

La legge professionale contempla esclusivamente le tipologie di sanzioni sopra elencate per cui l’Ordine non può comminare sanzioni pecuniarie, multe o ammende né può imporre il pagamento di risarcimenti. Inoltre la normativa di riferimento non individua una specifica sanzione per ogni specifica infrazione, ma lascia libero l’Ordine di determinare la sanzione secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità.

Veniamo alle sanzioni nello specifico.

  • Le sanzioni dell’avvertimento e della censura, non incidono sull’esercizio professionale (il medico/odontoiatra “avvertito” o “censurato” può comunque continuare ad esercitare regolarmente), mentre la sospensione e la radiazione interrompono (temporaneamente o definitivamente) l’attività, impedendo al professionista di esercitare. Se quest’ultimo continua comunque a praticare la sua attività commette il reato di esercizio abusivo della professione. Proprio per evitare questa eventualità e rafforzare l’afflittività della sanzione, la legge professionale prevede che, in entrambi i casi (sospensione e radiazione), l’Ordine debba informarne le Autorità Giudiziarie (la Procura della Repubblica) e anche i Ministeri (Salute, Lavoro, Giustizia, Università).
  • La sanzione della sospensione, dispiega i suoi effetti solo sull’esercizio della libera professione (eventualmente anche intramoenia), ma non sul rapporto di lavoro dipendente. Infatti se il professionista è dipendente di un Ente pubblico o privato, la sospensione irrogata dall’Ordine non implica automaticamente la sospensione dal lavoro dipendente, che potrà eventualmente essere decisa autonomamente dal datore di lavoro.
  • Per ciò che concerne la radiazione, invece, la faccenda è più complessa. Quest’ultima per sua stessa natura, è una sanzione così grave che preclude al medico di poter esercitare la professione vita natural durante. Tuttavia ai sensi dell’art.50 del Dpr 221/1950 è prevista una possibilità di “ravvedimento” se dopo cinque anni dal provvedimento, il professionista dimostra di aver avuto un comportamento ineccepibile e ha ottenuto la riabilitazione (se aveva subito una condanna penale). Solo allora il medico/odontoiatra può chiedere la re-iscrizione all’Albo e l’Ordine, valutando quanto sopra, può concederla.

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