Il “Dl Rilancio” prevede un “bonus”, la cui efficacia è stata estesa anche alle attività di lavoro autonomo. Vediamo in cosa consiste, chi ne ha diritto e come poterlo ottenere.
Dopo i mesi di lockdown dovuti alla pandemia, per riaprire il proprio studio professionale in sicurezza e nel rispetto delle misure di contenimento contro la diffusione del coronavirus, i professionisti potranno contare su un credito d’imposta pari al 60% per la sanificazione e l’adeguamento degli ambienti di lavoro. Inoltre, potranno contare anche un credito d’imposta del 60% per gli affitti. Lo prevede il “Dl Rilancio” che inserisce anche il meccanismo della cessione del credito.
Quali sono le novità contenute nel Decreto?
L’art.125 prevede un credito d’imposta del 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti di lavoro e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, atti a garantire la salute di lavoratori ed utenti. Il credito d’imposta spetta fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario. Possono richiederlo i soggetti che svolgono un’attività professionale. Il credito d’imposta è utilizzabile in dichiarazione o in compensazione in F24. Non concorre alla formazione del reddito ai fini delle Imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap.
Il provvedimento stabilisce anche un credito d’imposta, pari sempre al 60% delle spese sostenute nel 2020 e fino ad un limite di 80 mila euro, per la realizzazione degli interventi richiesti dalle prescrizioni sanitarie e dalle misure di contenimento contro la diffusione da COVID19.
Sono agevolate, quindi, tutte le spese per interventi di adeguamento come: la realizzazione di spazi comuni, ingressi e spazi medici, l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura e l’acquisto di arredi di sicurezza. Possono richiederlo tutti i professionisti che esercitano la loro attività professionale in luoghi aperti al pubblico ed è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese nei limiti del costo sostenuto.
Inoltre è previsto (art.28) anche un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività professionale.
Per ottenerlo, i medici o i dentisti devono aver subito nei mesi di marzo, aprile e maggio una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. Il credito, comunque, spetta ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente.