Negli ultimi anni sempre più professionisti sanitari stanno valutando la possibilità di aprire uno studio medico-odontoiatrico optando per la Società tra Professionisti (STP), che rappresenta oggi una delle forme più efficaci per aprire e gestire uno studio medico, integrando attività clinica, visione imprenditoriale e tutela della responsabilità professionale.
In un precedente articolo abbiamo visto quali sono le differenze tra studi professionali e società imprenditoriali nel settore sanitario (ambulatorio), approfondendo anche i relativi requisiti minimi autorizzativi. In questo nuovo contributo ci concentriamo invece sui passi operativi da seguire per costituire e avviare uno studio medico - odontoiatrico in forma di STP, mettendo ordine tra aspetti normativi, societari e autorizzativi.
PERCHÉ SCEGLIERE UNA STP PER UNO STUDIO MEDICO
La STP è regolata dalla Legge 183/2011 e dal D.M. 34/2013 e consente ai professionisti iscritti ad albi e ordini di esercitare l’attività in forma societaria, mantenendo la prevalenza professionale rispetto a quella imprenditoriale.
È una soluzione ideale quando:
• collaborano più medici o più professionisti sanitari;
• lo studio richiede investimenti importanti in spazi, tecnologie o personale;
• si vuole strutturare un modello scalabile, con eventuali sedi aggiuntive;
• si vuole separare responsabilità imprenditoriale, tecnica e clinica, come previsto per i presidi ambulatoriali.
Un vantaggio significativo è che la STP può essere monodisciplinare o multidisciplinare: l’art. 10, comma 8 della Legge 183/2011 stabilisce infatti che la società può esercitare anche più attività professionali. Questo è particolarmente utile per studi che integrano, oltre ai medici le altre professioni sanitarie riconosciute dalla Legge Lorenzin (3/2018).
LA COMPOSIZIONE DELLA STP: CHI PUÒ ESSERE SOCIO
I soci si dividono in due categorie:
- Soci professionisti (obbligatori, iscritti ai rispettivi ordini)
- Soci non professionisti (per attività tecniche o finalità di investimento)
La legge prevede un requisito fondamentale legato alla maggioranza di due terzi dei soci, sia per numero di teste che per numero di quote, deve essere costituita da professionisti iscritti all’Ordine. Un mancato rispetto di questo principio può comportare la non iscrizione all’albo delle STP o, in casi successivi, persino il provvedimento di cancellazione.
COSTITUZIONE DELLA STP: ATTO, STATUTO E ISCRIZIONI OBBLIGATORIE
Il percorso di costituzione prevede tre passaggi fondamentali:
- Atto costitutivo e statuto notarile: lo statuto deve contenere elementi obbligatori, come l’oggetto sociale limitato alle attività professionali protette, la composizione dei soci, le regole decisionali, le norme su responsabilità e incompatibilità.
- Iscrizione alla Camera di Commercio (CCIAA) - Sezione Speciale STP: oltre alla normale iscrizione nel Registro Imprese, le STP vengono annotate in una sezione speciale dedicata. Questa permette alla CCIAA di verificare la composizione dei soci, eventuali incompatibilità e la prevalenza professionale.
- Iscrizione all’Albo professionale: la STP non può operare finché non viene iscritta nella sezione speciale dell’Ordine di riferimento. Per STP multidisciplinari, l’iscrizione avviene presso l’Ordine relativo all’attività prevalente indicata nello statuto.
OBBLIGHI ASSICURATIVI DELLA STP E APERTURA DELL’ATTIVITÀ
Un aspetto spesso poco considerato nella fase di avvio di una Società tra Professionisti riguarda la copertura assicurativa, che rappresenta invece un elemento centrale nella gestione corretta dell’attività sanitaria.
La normativa prevede espressamente che la STP sia dotata di una propria polizza di responsabilità civile professionale, destinata a coprire i danni eventualmente causati ai pazienti nell’esercizio dell’attività. Questo obbligo deve essere già previsto nell’atto costitutivo della società e non può essere aggirato.
È importante chiarire che le polizze personali dei singoli soci professionisti non sono sufficienti a soddisfare questo requisito. Anche se ogni professionista è già assicurato individualmente, la STP deve comunque stipulare una copertura autonoma, riferita alla struttura nel suo complesso. Questo passaggio consente di distinguere correttamente la responsabilità del singolo professionista da quella organizzativa della società, garantendo maggiore tutela sia per i pazienti sia per i professionisti stessi.
La presenza dell’elemento professionale e la personalizzazione della prestazione sanitaria da parte di uno dei soci consentono, entro determinati limiti organizzativi, di assimilare la Società tra Professionisti (STP) allo studio medico, anche in forma associata, sia monodisciplinare che multidisciplinare. L’assoggettamento o meno al regime autorizzativo non dipende dalla forma societaria, ma dall’attività effettivamente svolta oltre che dalle normative regionali di riferimento.
CONCLUSIONI: UNA STP È UNA SCELTA STRATEGICA, NON SOLO FORMALE
Aprire uno studio medico come STP richiede una visione più ampia rispetto alla semplice apertura di uno studio professionale individuale. Non si tratta solo di un atto notarile, ma di un percorso completo che comprende aspetti societari, tecnici, sanitari e gestionali.
Conoscere i passi corretti – e affiancarsi a professionisti esperti nel settore sanitario – permette di evitare errori, ridurre i tempi e creare una struttura solida, conforme e pronta a crescere.
Con MedUp affianchiamo i professionisti sanitari, non solo nella costituzione della STP, ma nella costruzione completa del progetto: dalla scelta dell’immobile, alla verifica tecnica, fino all’autorizzazione sanitaria e alla preparazione al sopralluogo ASL.
Se stai valutando una STP o vuoi capire se è la soluzione giusta per il tuo studio, puoi contattarci per una consulenza dedicata.